[Obbligatorieta’ dell’APE]
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Domande e Risposte
La gentilissima Signora Maria Luce di Milano ci chiede:
“ Ma se ho l’impianto certificato perché devo fare anche l’APE? Non sono la stessa cosa?”
Gentile Signora,
NO non sono la stessa cosa e se vuole vendere o locare un suo immobile e’ obbligatorio provvedere a farlo redigere da un tecnico a pena di pesanti sanzioni .
👉🏻L’APE, e’ l’acronimo dell’attestato di prestazione energetica che, con il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 ha preso il posto dell’ACE, attestato di certificazione energetica.
E’ un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio dando delle informazioni visibili sull’efficienza dell’edificio stesso, non solo al tecnico competente, ma anche e soprattutto al semplice cliente che ha intenzione di comprare o affittare un immobile ed ha validità ( come il precedente ACE) di dieci anni.
Non ha nulla a che vedere con l’impianto elettrico o del gas all’interno dell’appartamento.
👉🏻L’ APE informa sul consumo energetico e dimostra il reale valore dell’edificio; nell’Attestato di prestazione energetica il tecnico abilitato alla sua compilazione fornisce inoltre, sulla base dei dati dell’immobile, dei consigli su come intervenire per poter ottenere un maggior risparmio energetico.
👉🏻E’ OBBLIGATORIO nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine all’attestazione della prestazione energetica degli edifici.
⚠️Copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari.
In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000.
La sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà”.
👉🏻E’ OBBLIGATORIO inserire i dati dell ‘ APE o ACE se precedente al 2013) NEGLI ANNUNCI PUBBLICITARI .
👉🏻Infatti la disposizione è stata inserita nel D.Lgs 192/05 art. 6 comma 8 come modificato dal Decreto 63/2013.
“Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio sia rinnovabile che non rinnovabile e la classe energetica corrispondenteo dell’unità immobiliare.”
👉🏻La legge quindi OBBLIGA su ogni annuncio di vendita effettuato con qualsiasi mezzo (internet, cartellonistica, giornali, etc) ad inserire l’indice di prestazione energetica (Epgl), valore che si ottiene dall’ attestato di prestazione energetica (APE). L’obiettivo è quello di informare l’acquirente delle caratteristiche energetiche dell’immobile, rendendo il consumo per il riscaldamento, per il raffrecamento e per l’acqua calda sanitaria un elemento di valutazione e valorizzazione immobiliare.
⚠️Il decreto 63/2013, modificato il D.Lgs 192/05 (art.15), determina precise sanzioni a livello nazionale per gli inadempienti.
L’articolo prevede una SANZIONE amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro per il responsabile dell’annuncio che NON dovesse riportare i parametri energetici.
⚠️Le consigliamo di contattare subito un tecnico abilitato e di sospendere ogni annuncio ove fosse mancante l’APE, se dovesse aver già messo in vendita il Suo immobile, su ogni canale pubblicitario.
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