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Vendita a corpo e Vendita a misura

Vendita a corpo e Vendita a misura

In questi giorni stiamo ricevendo tantissime richieste di consulenze.
Risponderemo sia nelle nostre puntate di “ SAPERE E’ POTERE “ ogni lunedì alle ore 16.00, che attraverso questa nuova rubrica FLASH.

🔥 Quest’oggi trattiamo un argomento per il quale ci avete contattato in tantissimi.

👉🏻La differenza tra vendita dell’immobile a corpo e a misura nella vendita di immobili e le conseguenze sul prezzo.

Nell’ambito della vendita immobiliare, si distingue tra vendita “a misura” e “vendita a corpo”: si tratta di due modi differenti di identificare l’immobile e determinarne il prezzo.

Nel caso di vendita a misura il contratto indica la superficie dell’immobile e rapporta ad essa il prezzo (per esempio 2000,00 euro ogni metro quadrato).

Nel caso di vendita a corpo, invece, il prezzo è determinato in relazione all’immobile nella sua globalità, indipendentemente dalle dimensioni e non in base a specifiche unità di misura.

Esempio: nel caso della vendita di un appartamento di 100 mq: se la parte dichiara di venderlo per la somma totale di euro 200.000,00 euro si ha vendita a corpo; se invece dichiara di vendere l’appartamento a 2.000,00 euro a metro quadro si ha vendita a misura (il risultato, in termini di prezzo, è lo stesso perché basta moltiplicare il valore del singolo mq per il totale di mq).

La vendita a misura è l’eccezione rispetto a quella a corpo, ma nel contratto possono essere indicati entrambi i criteri di determinazione del prezzo.

Dal punto di vista pratico conviene prestare molta attenzione all’estensione dell’immobile rapportato al prezzo.

In ogni caso è bene tenere presente che il computo dei metri quadrati tiene conto anche delle pareti esterne, dei balconi, trattandosi di superficie commerciale.

Cosa succede se la superficie dell’immobile è diversa rispetto a quella stabilita nel contratto?

Sia nella vendita a corpo che in quella a misura, può accadere che l’estensione effettiva dell’immobile sia minore o maggiore rispetto a quella pattuita e sia pertanto necessaria una rettifica del prezzo.

👉🏻La vendita a misura e’ disciplinata dall’art. 1537 codice civile

Qualora la vendita sia stata fatta a misura, il compratore ha diritto alla riduzione del prezzo, se la misura effettiva dell’immobile è inferiore a quella indicata nel contratto.

Può accadere che il contratto già preveda espressamente un conguaglio nel caso in cui l’immobile si riveli di una superficie minore rispetto a quella pattuita.

Se, al contrario, l’immobile ha una superficie effettiva superiore a quella prevista dal contratto, il compratore deve corrispondere al venditore il supplemento di prezzo.

In alternativa, il compratore può recedere dal contratto ma solo se la misura effettiva superi di un ventesimo quella pattuita.

👉🏻La Vendita a corpo e’ disciplinata dall’art 1538

Se invece la vendita è stata fatta a corpo, il compratore ha diritto alla diminuzione o l’obbligo al supplemento del prezzo solo se la misura reale sia rispettivamente inferiore o superiore di un VENTESIMO rispetto a quella indicata nel contratto. QUINDI DEL 5%.

Se l’estensione dell’immobile è superiore a quella indicata nel contratto il compratore può scegliere se pagare il supplemento di prezzo o recedere dal contratto .

👉🏻Risoluzione e annullamento del contratto
Le regole appena descritte si applicano alle ipotesi in cui il venditore non dia alcuna garanzia circa l’estensione dell’immobile e l’errore non sia stato effettuato dolosamente.
Potrebbe, invece, accadere che il venditore abbia garantito che la superficie effettiva dell’immobile era uguale a quella dichiarata, ma poi essa si è rivelata inferiore. In questo caso il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto (per mancanza delle qualità promesse).

Nell’ulteriore ipotesi in cui il venditore abbia volutamente indotto in errore l’acquirente circa le caratteristiche dimensionali allo scopo di fargli acquistare l’immobile, l’acquirente ha un’altra tutela: l’annullamento del contratto per dolo negoziale .

👉🏻Domanda di approfondimento

Luigi da Rozzano
Entro quanto tempo si prescrive la riduzione del prezzo ?
La prescrizione e’ disciplinata dall’ articolo 1541 del codice civile
Il diritto del venditore al supplemento e quello del compratore alla diminuzione del prezzo o al recesso dal contratto si prescrivono in un ANNO dalla consegna.

Per consulenze più approfondite e video consulenze contattateci!

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SilvanaMaltese

Agente Immobiliare per passione da oltre vent'anni. La mia mission è aiutare le persone a vendere e comprare casa e a realizzare i loro sogni.

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