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{La rubrica della domenica}

Tantissime le domande che riceviamo sulla nostra casella di posta info@spazioimmobiliare.eu.

Oggi abbiamo deciso di rispondere ai molteplici quesiti su Abitabilità e compravendita.

Spesso chi acquista un immobile si preoccupa che sia garantita dal venditore l’abitabilità dell’unità immobiliare che sta acquistando: tale caratteristica è attestata dalla segnalazione certificata di abitabilità (art. 24 DPR 380/01, il Testo Unico dell’edilizia).
Tale documento viene presentato allo sportello unico per l’edilizia del Comune nel caso di realizzazione dei seguenti lavori:
– nuove costruzioni;
– ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
La segnalazione deve essere presentata entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori dal titolare del permesso di costruire o dal soggetto che ha presentato la Scia.
La segnalazione certificata di abitabilità non è però prevista per gli edifici costruiti prima dell’entrata in vigore del testo unico (avvenuta il 30.06.2003), se dopo tale data non abbiano subito interventi rientranti in una delle situazioni su indicate.
Tornando alla situazione iniziale, nel caso di compravendita il certificato di abitabilità non è previsto da nessuna norma come requisito essenziale dell’atto, senza il quale la compravendita non può realizzarsi; ma in mancanza di esso l’acquirente non sarebbe garantito sulle caratteristiche dell’immobile, che potrebbe rivelarsi inadatto ad assolvere alla funzione economico-sociale, quale la sua abitabilità, e non rispondente alle caratteristiche che l’acquirente si attenderebbe.
Su questo è intervenuta anche la Suprema Corte di Cassazione, affermando come sia legittimo “il rifiuto del promissario acquirente di stipulare la compravendita definitiva di un immobile privo dei certificati di abitabilità o di agibilità e di conformità alla concessione edilizia, pur se il mancato rilascio dipende da inerzia del Comune” (sentenza 14.01.2019 n. 622).
Pertanto sarebbe opportuno che il venditore si munisca del certificato di abitabilità che potrà essere richiesto agli uffici comunali competenti.

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SilvanaMaltese

Agente Immobiliare per passione da oltre vent'anni. La mia mission è aiutare le persone a vendere e comprare casa e a realizzare i loro sogni.

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