Agevolazioni “Prima Casa”: attenzione al termine di riacquisto
🏠 Agevolazioni “Prima Casa”: attenzione al termine di riacquisto
C’è una distinzione fondamentale che ogni proprietario dovrebbe conoscere per non perdere i benefici fiscali.
Con la risposta all’interpello n. 297 del 26 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 non si applicano a tutti allo stesso modo.
👍🏻Ecco i dati precisi per non commettere errori.
I due diversi binari temporali
👉🏻• Il termine di 24 mesi (La novità): Vale solo se acquisti la nuova casa prima di aver venduto quella vecchia. In questo caso, grazie alla modifica del comma 4-bis della Nota II-bis al TUR, hai due anni di tempo per vendere l’immobile precedente.
👉🏻• Il termine di 12 mesi (La conferma): Resta tassativo per chi vende la propria abitazione agevolata e deve riacquistarne un’altra. Se la vendita avviene prima che siano passati 5 anni dall’acquisto originale, il riacquisto deve avvenire entro un anno esatto per non perdere i benefici e per usufruire del credito d’imposta (come previsto dall’art. 7 della Legge 448/1998).
Il verdetto dell’Agenzia delle Entrate
⚠️L’Agenzia, nel documento del 26 novembre 2025, ha ribadito che le agevolazioni “prima casa” non possono essere estese per analogia. Quindi, chi ha già venduto non può beneficiare del termine biennale, ma deve rispettare la scadenza annuale.
🚨 Cosa si rischia?
Chi riacquista oltre i 12 mesi (convinto erroneamente di averne 24) dovrà versare la differenza tra l’imposta di registro ordinaria (9%) e quella agevolata (2%), oltre a una sanzione del 30% e agli interessi di mora.
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