Il Decreto Salva Casa è legge
Il Parlamento ha approvato nei giorni scorsi il decreto Salva Casa che diventa legge (n. 105 del 24.07.2024) con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Il provvedimento, di cui avevamo già parlato alla pubblicazione del decreto (Decreto Legge n. 69 del 29 maggio scorso), apporta diverse novità in materia edilizia, modificando il DPR 380 del 2001, che hanno effetto anche nel settore immobiliare.
Vediamo nel dettaglio le principali novità:
– vengono consentite le ‘mini abitazioni ‘. Sarà consentita la certificazione di abitabilità per immobili con altezza minima di 2.40 metri (il precedente limite era di 2.70 metri), ed ampiezza di 20 mq (prima 28 mq) per una persona e 28 mq per due persone (precedentemente 38 mq).
– la certificazione dello stato legittimo sarà possibile alternativamente in base al titolo costruttivo originario, o al titolo conseguente in caso di successivi interventi. In questo secondo caso il titolo dovrà essere rilasciato dal Comune previa verifica dei titoli pregressi. Una semplificazione finalizzata a facilitare la circolazione degli immobili, soprattutto quelli più risalenti per i quali risulta complesso ottenere il titolo costruttivo originario.
Il criterio della doppia conformità resta per gli interventi eseguiti in assenza o in totale difformità rispetto al permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio attività.
Le nuove norme vanno a precisare che le eventuali irregolarità presenti sulle parti comuni dell’ edificio non vanno ad inficiare lo stato legittimo della singola unità immobiliare, così come le difformità presenti nella singola unità immobiliare;
– è sempre consentito il cambio di destinazione d’uso degli immobili, ferma restando la disciplina di settore possibilità per gli strumenti urbanistici di prevedere specifiche condizioni.
Sono sempre consentiti i cambi di destinazione all’ interno della stessa categoria funzionale.
Per i cambi di destinazione senza la realizzazione di opere è richiesta in ogni caso la SCIA, mentre in caso di realizzazione di opere sarà necessario presentare il titolo richiesto per lo specifico intervento;
– sono ridefinite le tolleranze costruttive secondo le seguenti percentuali
2% per interventi su superfici utili superiori a 500 mq
3% per interventi su superfici utili tra 300 e 500 mq
4% per interventi su superfici utili tra 100 e 300 mq
5% per interventi su superfici utili inferiori a 100 mq
6% per interventi su superfici utili inferiori a 60 mq
Per superficie utile deve intendersi quella indicata nel titolo abilitativo in base al quale viene eseguito l’ intervento;
– è consentita l’ abitabilità dei sottotetti, a condizione che siano rispettate le distanze esistenti al momento della costruzione dell’ edificio, sia rispettata l’ altezza massima dell’ edificio e non siano apportate modifiche alla forma ed alla superficie del sottotetto;
– per gli interventi realizzati come varianti in corso d’opera in difformità rispetto a titoli abilitativi rilasciati prima dell’ entrata in vigore della legge n. 10/77 accertate in sede di sopralluoghi o verifiche di conformità edilizia possono rientrare nella nuova disciplina delle tolleranze costruttive (di cui abbiamo parlato sopra).
Le nuove norme sono già in vigore dal 28 luglio.
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